Scarica il Documento della Free Hardware Foundation sull’Equo compenso
L’articolo 5 della direttiva 2001/29/CE ha previsto la possibilità per gli Stati Membri di disporre eccezioni o limitazioni al diritto esclusivo di riproduzione per quanto concerne le copie su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno, all’opera o agli altri materiali interessati, di misure tecnologiche di protezione.
Le ragioni che la Comunità pone alla base dell’equo compenso sono esplicitate nel considerando 35 della direttiva, allorquando si afferma che esso è necessario affinchè i titolari dei diritti “siano adeguatamente indennizzati per l’uso delle loro opere o dei materiali protetti”. “Nel determinare la forma, le modalità e l’eventuale entità di detto equo compenso”, prosegue il considerando in commento, “si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso… un valido criterio sarebbe quello dell’eventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti e derivante dall’atto in questione. Se i titolari dei diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma,
per esempio nell’ambito di un diritto di licenza, ciò non può comportare un pagamento specifico o a parte. Il livello dell’equo compenso deve tener pienamente conto della misura in cui ci si avvale delle misure tecnologiche di protezione contemplate dalla presente direttiva.