BENI CULTURALI. COMMISSIONE CULTURA APPROVA NUOVO CODICE, PIU’ LIBERTA’ A WIKIPEDIA

Una piccola ma significativa modifica è quella che oggi la Commissione Cultura della Camera ha introdotto nel nuovo codice sui Beni Culturali, su proposta del presidente della commissione Pietro Folena.

Il parere approvato, che recepisce in toto il nuovo codice, condiziona lo stesso alla “liberalizzazione” dell’uso non commerciale delle immagini di beni culturali, come le opere conservate nei musei. La formulazione del codice attuale, difatti, richiede una speciale concessione da parte del museo, cosa che ha costretto Wikipedia a cancellare le immagini dei quadri conservati nei musei italiani.

“Un danno di immagine per l’Italia e le sue istituzioni culturali”, ha argomentato Folena nella relazione.

La nuova formulazione, invece, consente il libero uso delle immagini dei beni culturali, prevedendo l’autorizzazione solo nel caso in cui sia richiesto un intervento diretto da parte dell’autorità che ha in affidamento il bene stesso. Pertanto la riproduzione di immagini su Internet o su carta, se non a scopo commerciale, torna ad essere libera come nel resto del mondo. Rimane invece fermo il pagamento di un canone nel caso di usi commerciali (ad esempio la realizzazione di guide turistiche).

Di seguito il testo approvato dalla commissione:

Al fine di consentire la libera utilizzazione di immagini dei beni stessi a fini non commerciali, si preveda l’esclusione, per tutti i predetti fini, di canoni e procedure autorizzative, intervenendo sul comma 3 dell’articolo 108 del Codice nell’attuale testo, modificandone la formulazione nel senso seguente:

“3. Sono libere le riproduzioni dei beni da parte di soggetti privati per uso personale, per motivi di studio o ricerca, per illustrazione, discussione o critica e per qualsiasi altro scopo non finalizzato all’uso commerciale della riproduzione, nonché da parte di soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. Nel caso in cui l’atto della riproduzione richieda l’intervento o la sorveglianza da parte dell’autorità che ha in consegna il bene, è obbligatoria la richiesta da parte del soggetto che intende riprodurre il bene. Eventuali spese aggiuntive sono a carico dei soggetti che riproducono il bene.”

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