Privacy: quel diritto alla scelta

Dal “Right to be let alone” all’autodeterminazione informativa

Arturo Di Corinto
Aprile, la rivista – giugno 2005
www.aprile.org

A volte un libro in forma dialogica è il modo migliore per affrontare argomenti complessi e avvicinare lettori poco determinati. Almeno questa è la prima impressione che si ricava dalla lettura dell’ “Intervista su privacy e libertà” (Laterza, 2005, € 10) dove Paolo Conti, giornalista del Corsera, interroga l’ex Garante della privacy, Stefano Rodotà, su come il concetto di riservatezza si sia evoluto parallelamente allo sviluppo delle società e al concetto di libertà.

I temi sollevati nel libro-intervista non sono nuovi per quanti hanno seguito l’azione del presidente dell’Authority per la protezione dei dati personali istituita e regolata dalla legge 675 del 1996, ma il contenitore che li raccoglie ha il pregio di farne la storia e la cronistoria in maniera né specialistica né pedante.
E così, dopo aver ricostruito la nascita del concetto di privacy – con il famoso articolo di Samuel Warren e Luis Brandeis sul “Right to be let alone”, Rodotà comincia il suo racconto di come “il diritto ad essere lasciato solo”, cioè il diritto a non subire alcuna interferenza nella propria vita privata, domestica, retaggio di una concezione legata alla proprietà della terra, si sia trasformato per i contemporanei nel diritto all’autodeterminazione informativa, intesa come l’opportunità di controllare la circolazione dei propri dati per tutelare la pienezza della persona nel suo essere pubblico e sociale.

La strada è stata però tortuosa. Per arrivare al diritto alla privacy come precondizione dell’esercizio di altre libertà fondamentali – quella di manifestazione del pensiero, di associazione, di movimento e di non discriminazione – è stato innanzitutto necessario socializzare, nel senso di rendere sociali, l’importanza della tutela della privacy nella vita quotidiana, superando la vecchia concezione che la voleva appannaggio dei vip e privilegio di classe. Un superamento che, secondo Rodotà, in Italia ha cominciato a compiersi negli anni ‘70 sulla scia delle lotte operaie e dell’intuizione che portò a impedire la sorveglianza sul luogo di lavoro inscrivendola nella legge 300, lo Statuto dei lavoratori. E’ da lì infatti che, secondo il professore, il diritto dell’età dell’oro della borghesia comincia ad essere percepito come un diritto condiviso, nonostante le diffidenze di una parte della classe politica, soprattutto di sinistra, e dei benpensanti, uniti nella critica che la riservatezza tutela solo chi ha qualcosa da nascondere. Altra pietra miliare del caso italiano risulta invece essere la legge madre della privacy, quella del 1996, che, istituita sulla scia di una specifica richiesta europea, ha dilatato in senso progressista la tradizionale concezione anglosassone di privatezza, allegerendola dal peso di una concezione sociale che vedeva nella famiglia il luogo principe dell’intimità da tutelare.
Uno sforzo che ha coinvolto tutto il collegio dell’Authority la quale negli otto anni di esistenza ha finito per contare circa 200mila interventi e scontato molte opposizioni, che solo grazie al lavoro di mediazione e di dialogo dei suoi componenti – come Mauro Paissan – ha prodotto una specifica giurisprudenza e, nel caso dei giornalisti, un codice deontologico che nessuno mette più in discussione.

Con una capacità narrativa inusuale per un giurista, Rodotà spiega con delle calzanti metafore che il diritto a essere lasciato solo non significa voler stare da soli, ma scegliere cosa condividere e con chi, soprattutto in una società in cui i dati che ci precedono e ci autorizzano ai benefici della vita sociale – dal ricovero in ospedale, alla pensione, al rapporto col fisco – vanno a formare la nostra dataimmagine, oggetto del desiderio dell’industria del marketing e di ogni regime autoritario e perciò bene prezioso da proteggere per esercitare il diritto di scelta e l’autonomia individuale. Da questo punto di vista il concetto di “data protection” per il professore risulta assai più ficcante per una mondo dove si vive a stretto contatto con artefatti tecnologici che tengono traccia dei nostri minimi comportamenti.
La tesi è quindi che la privacy non si pone più come una recinzione che esclude l’altro, lo “ius excludendi alios”, ma come precondizione per potersi liberamente manifestare agli altri senza timore di incorrere in nuove stigmatizzazioni sociali, come nel caso dei malati o dei protestati, dei militanti politici o sindacali o dei credenti di religione minori, di chi, pagato un qualche debito con la società e vuole continuare ad esserne parte ativa.

Ma la libertà che la tutela della privacy promuove e rappresenta secondo Rodotà non riguarda un processo compiuto, come dimostrano le scelte dei governi legate alla questione del terrorismo internazionale e all’ansia sicuritaria ispirata da nuovi torquemada. Il giurista nota infatti che dopo l’11 settembre, in virtù di una legittima necessità di tutelare la collettività si avverte la tendenza di stati e istituzioni a derogare pericolosamente dai limiti di applicazione della privacy, come nel caso della pretesa americana di ottenere i dati biometrici dei suoi visitatori. Ed è proprio questa per Rodotà l’ultima frontiera del controllo, quella sui dati sensibili – stato di salute, opinioni politiche e religiose – sulla biologia e sul corpo inteso come mappa identitaria e territorio di rappresentazione delle scelte individuali, che si combatte la battaglia fra chi col pretesto di garantire sicurezza e conformismo sociale scivola pericolosamente verso un’idea di stato etico e chi fa dell’equilibrio fra libertà individuali e collettive l’oggetto della discussione di nuovi diritti.

Per questo il salto di paradigma consentito dalla legge sulla privacy invece che allarmare i neoliberali timorosi dell’ennessima intrusione dello stato e della legge nella vita economica e sociale diventa uno degli strumenti utili a garantire il giusto equilibrio fra il potere del mercato e quello dei consumatori, dello stato e dei cittadini, del padrone e dell’operaio, consentendo sia la scelta che il rifiuto, la conferma o la correzione dei dati, la partecipazione o la sottrazione, per realizzare una società dell’uguaglianza, della libertà e della dignità e impedire che si avveri una nuova società della sorveglianza.