Copyright e copyleft

Aprileonline.info
Arturo Di Corinto

L’Art. 32. della Legge Finanziaria 2007 che riguarda la “Riproduzione di articoli di riviste o giornali” modificando la legge vigente sul diritto d’autore e obbligando “I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, [… a] corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti”, ha creato più di un malumore, soprattuto fra quanti fanno informazione gratuita via Internet, tanto da far gridare alla fine del copyleft e del fair use. Ma a questo proposito sono opportune alcune precisazioni sul diritto d’autore. In Italia, chiunque realizzi un’opera – un saggio, un articolo giornalistico, un dramma teatrale, un’aria musicale, un’immagine, un film o un software – ne acquista, per il solo fatto di averlo creato, il “diritto d’autore”.

I diritti d’autore nella legislazione italiana vengono “automaticamente imposti” sull’opera al momento della sua creazione e attribuiscono esclusivamente all’autore il diritto di riprodurla, distribuirla, modificarla ecc. (In base all’art. 6 della legge 22 aprile 1941, n. 633 l.d.a., la Legge italiana sul diritto d’autore) . L’autore non deve seguire alcuna formalità amministrativa (come recarsi da un notaio) per ottenere il riconoscimento del diritto d’autore su un’opera, considerata “quale particolare espressione del suo lavoro intellettuale”. Per rivendicare i diritti associati al copyright (il termine anglosassone più in voga per identificarli ma che non corrisponde esattamente al nostro diritto d’autore) è però necessario che l’autore sia riconoscibile, tramite l’associazione all’opera del proprio nome e/o ragione sociale e una data di creazione, fondamentale nelle dispute circa un presunto plagio dell’opera. Il diritto d’autore vale per un certo numero di anni in relazione alla legislazione (70 anni in Italia, 95 in USA) allo scadere dei quali l’opera torna nel pubblico dominio.

Tuttavia i diritti su un’opera non sono assoluti. I principi di equo utilizzo (fair use) garantiscono a chiunque alcuni diritti fondamentali su qualsiasi opera protetta da copyright che sia già stata legalmente resa disponibile al pubblico. Ad esempio un individuo può fare copie per uso personale di materiale acquistato legalmente, di un disco ad esempio, una biblioteca può fare un numero limitato di copie, per fini di archiviazione, o duplicare un’opera rara in condizioni precarie, ecc. Invece, uno studente che fa una ricerca, un docente che illustra un argomento con dei fotogrammi, un giornalista (appartenente o meno a un ordine professionale) che citano anche per intero un’opera o un brano di essa, non violano alcun copyright, ma sempre secondo il principio dell’equo utilizzo e a patto che non si configuri un dimostrabile mancato introito per il titolare dei diritti connessi. Nel caso della stampa registrata è frequente per le citazioni far valere il diritto di cronaca che in questo senso è l’altro polo del diritto d’autore.

Dicevamo che il diritto d’autore protegge in genere la riproduzione totale o parziale dell’opera, il diritto della sua esecuzione, in pubblico e in privato, il diritto di elaborazione e modifica. Questi diritti sono di natura patrimoniale e dovrebbero garantire all’autore di continuare a realizzare nuove opere. L’autore in genere cede questi diritti a un editore o distributore che da quel momento li esige per sé stesso. Ma il diritto d’autore protegge tuttavia anche i “diritti morali” dell’autore. Questo significa che l’autore può perfino disconoscere la sua opera o impedirne un uso distorto.

Insomma il copyright automaticamente imposto tutela “tutti i diritti”, morali e patrimoniali, secondo la formula “tutti i diritti riservati”. Ci sono però forme di protezione del diritto d’autore che pur mantendo la tutela autoriale e in particolare la paternità dell’opera, e i diritti economici presso soggetti commerciali, favoriscono il suo utilizzo, duplicazione e distribuzione in qualsiasi luogo, con qualsiasi mezzo o per qualsiasi fine. In questo caso parliamo di “schemi di licenze libere” del tipo Creative commons, Gnu free documentation license (GFDL) ed altre, che manifestano a chiare lettere l’intenzione di equilibrare i diritti di autori e fruitori di un’opera nella maniera descritta dall’autore titolare della licenza. Questo tipo di licenze non cancella il diritto d’autore ma, appoggiandosi ad esso, lo specifica secondo i voleri dell’autore.

In questo caso però non esiste attribuzione automatica dei diritti e l’avviso che un’opera è tutelata in maniera alternativa al copyright tradizionale va sempre chiarito. Queste forme di tutela sono talvolta definite, in materia imprecisa, come “copyleft”, per indicare il “permesso dell’autore” a farne certi usi, ma la formula in senso stretto si applica solo alle licenze GPL o GFDL e similari elaborate dalla Free Software Foundation di Richard Stallman all’interno del quale il termine è stato coniato.

Nella vicenda dell’articolo della finanziaria che modifica la legge sul diritto d’autore e che inciderà sulla prassi della realizzazione di rassegne stampa a titolo gratuito e non commerciale, il copyleft non c’entra. Purtroppo la gran parte dei materiali usati nelle rassegne stampa sono distribuiti con il copyright di “tutti i diritti riservati” e solo accordi specifici fra titolari del copyright e utilizzatori ne consentono l’uso e la diffusione. A venire colpite dal provvedimento saranno quindi le agenzie professionali che forniscono il servizio a pagamento, senza aver fatto un accordo preventivo col titolare del copyright dei testi usati, mentre è difficile ritenere che alcuno possa citare in giudizio un blogger che “saltuariamente”, “gratuitamente”, “in buona fede”, riporti un testo giornalistico sotto copyright su Internet citandone la fonte, pratica accettata globalmente dai titolari dei diritti connessis per il suo carattere pubblicitario e “virale”. D’altro canto la norma limita la “riproduzione parziale” dei testi e questo fatto potrebbe negativamente incidere sull’attitudine a esercitare il diritto di cronaca da parte di scriventi meno esperti, ma difficilmente di testate giornalistiche regolarmente registrate.

Nell’era della riproducibilità tecnica forse è tempo di rivedere le leggi sul diritto d’autore, individuare nuove forme di compensazione degli autori o dei titolari del diritto d’autore, sicuramente è tempo che gli stessi autori ridefiniscano il loro rapporto con gli editori contrattando royalties più alte e tenendo per sé alcuni diritti. Forse è tempo di cominciare tutti a produrre contenuti liberi, sotto copyleft o licenza Creative Commons, come questo articolo, oppure come fanno aprileonline o RGB. Si viene letti, ascoltati e visti di più, rimbalzati via web da uno stuolo di giornalisti per caso e attivisti dei media, ma soprattutto si smette di temere l’articolo 32.