Il diritto d’autore non è un diritto naturale. A dispetto di quello che ritengono autorevoli membri del Parlamento come Antonio Palmieri (PDL), il diritto d’autore non può essere considerato un mero diritto alla proprietà privata. Il diritto d’autore che protegge le opere dell’ingegno umano nel mondo della riproducibilità tecnica, nasce e vige quale compromesso tra i singoli autori e la società che beneficia delle loro opere e viene tutelato dagli Stati in virtù di questo vantaggio reciproco: gli autori cedendolo ottengono un profitto che gli consente di vivere del proprio lavoro intellettuale, la società se ne arricchisce culturalmente. Grazie alla commercializzazione delle opere gli artisti possono produrne altre a beneficio della società in circolo virtuoso.
Questo “privilegio” garantito dallo stato è una conquista dell’età moderna ed è il riconoscimento del valore del lavoro intellettuale di artisti, poeti, scrittori, musicisti e, oggi, programmatori, videomaker, artisti digitali. Ma è un privilegio che nell’era digitale ha cambiato connotati e se prima era contiguo alla libertà d’espressione, di cronaca, d’informazione, di critica e di satira, oggi si mescola profondamente con questi diritti. Per questa sua natura il diritto d’autore è stato sempre bilanciato nelle leggi nazionali dal cosiddetto “equo utilizzo”, ovvero da espresse eccezioni, che consentono appunto a un giornalista o a un docente di riprodurre parzialmente le opere per commentarle e farne la base di nuove elaborazioni.
Persa l’aura di unicità e originalità grazie ai progressi della tecnica – l’opera può essere riprodotta con grande facilità a costo tendente allo zero e distribuibile a tutto il mondo con un click – il diritto allo sfruttamento commerciale delle opere creative deve essere difeso nei tribunali, per l’impossibilità di controllarne l’uso fatto.
E questo perchè la pirateria digitale delle opere creative pare aver raggiunto numeri così elevati che l’industria culturale lamenta essere alla base della sua crisi e oggi chiede un giro di vite per contrastarla. La motivazione appare discutibile perchè diversi studi dell’Unione Europea, dell’Ofcom inglese hanno rilevato che la diffusione non autorizzata di opere creative non sempre produce un danno economico e spesso si rivela efficace veicolo di marketing. Gli studi dell’Ipsos e di Spotify però dicono il contrario. Altri studi hanno invece sottolineato come le procedure necessarie a contrastare la pirateria, se non adeguatamente definite, rappresentano un pericolo per la stessa libertà d’espressione degli utenti della rete che a partire da opere esistenti ne producono di nuove e originali beneficiandone la società intera.
Il Regolamento
Eppure, il 25 luglio l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha licenziato il nuovo testo contro la pirateria digitale e, a dispetto delle rassicurazioni fornite al Parlamento in due distinte audizioni dal suo presidente Angelo Cardani, il testo pare peggiore di quello ritirato dal suo predecessore Corrado Calabrò.
I punti controversi del regolamento sono gli stessi che hanno fatto naufragare le leggi Sopa (Stop online piracy act), Pipa (Protect intellectual property act), e ACTA (Anti counterfeiting trade agreement). Un’Autorità amministrativa che si arroga il diritto di scrivere leggi e di farle rispettare come una sorta di tribunale speciale; lo squilibrio tra gli aspetti punitivi e quelli educativi; la scarsa considerazione di fruitori e consumatori; i metodi invasivi della privacy all’accertamento delle violazioni; la chiamata in correo degli hoster provider e degli Internet Service Providers sulle cui reti e piattaforme possono avvvenire le violazioni; infine la compressione dei diritti della difesa e la marginalizzazione della Magistratura.
Cardani nell’audizione al senato del 17 giugno e a quella del 17 luglio alla Camera aveva detto che le iniziative dell’Autorità si sarebbero concentrate sull’educazione al consumo corretto e la promozione dell’offerta legale dei contenuti da parte dei titolari dei diritti. Così non è stato. E non poteva essere senza una ridefinizione della legge sul diritto d’autore che spetta al Parlamento. Il regolamento Agcom che sarà oggetto di una consultazione pubblica per i prossimi due mesi fino al 23 settembre, ha perciò suscitato vaste opposizioni.
Le reazioni
Da chi ritiene troppo poco il tempo necessario affinchè la società civile possa studiare il provvedimento (Juan Carlos De Martin del Politecnico di Torino), a chi contesta in punta di diritto il potere dell’Agcom di svolgere tre parti in commedia: regolatore, inquirente e giudicante (l’avvocato Fulvio Sarzana), chi sostiene il provvedimento sia tutto sbilanciato sull’applicazione delle sanzioni (il giurista Guido Scorza).
Su un altro versante Fabio Del Giudice, dell’Associazione Italiana autori ed Editori, lo ritiene un intervento molto equilibrato anche se forse solleva dei dubbi sull’intervento dell’autorità nelle dinamiche di mercato come l’aumento dell’offerta legale e la riduzione delle finestre temporali. C’è chi è più duro. Enzo Mazza (Federazione Industria Musicale Italiana) dice che per abbattere al 90% la pirateria bisognerebbe inibire i siti sia a livello di DNS che di IP “ma sempre nel rispetto della legge sul commercio elettronico e senza fare Ip filtering o deep packet inspection.” Cosa che Marco Pierani di Altroconsumo ritiene invece possibile per come è stato scritto il regolamento.
Secondo il commissario Agcom Posteraro, i danni economici non sono l’unico elemento che giustifica l’intervento dell’Autorità che è obbligata per legge a intervenire sugli illeciti.
E qui si scopre l’arcano: il regolamento, che presuppone un intervento amministrativo per accertare e punire le violazioni, metodo via via abbandonato da altri paesi europei come la Francia e l’Ighilterra, contestato per le figure giuridiche indefinite che contempla, di difficile attuazione tecnica ed economica e di difficile approvazione da parte degli organismi europei cui deve essere notificato, pare un tributo dovuto agli Stati Uniti che da diversi anni inseriscono l’Italia nei paesi sotto osservazione (la famigerata “watch list”) nel noto rapporto Special 301 della Casa Bianca sulla tutela della Proprietà Intellettuale nel nondo. Le ragioni dell’inclusione del nostro paese essendo espressamente proprio nell’inattività dell’Agcom nella repressione delle violazioni online. Detto, fatto. Ecco il regolamento per essere rimossi dalla lista dei paesi canaglia.
Una nuova legge
Due mesi prima di emanare il regolamento un’ampia platea di soggetti riuniti nella piattaforma sitononraggiungibile.info, aveva invitato l’Agcom a soprassedere, chiedendo al contempo di intervenire ai presidenti di Camera e Senato. Cardani aveva chiarito che in caso di riforma della legge sul diritto d’autore “per adeguarla alla nuova realtà tecnologica e di mercato”, l’Autorità sarebbe stata lieta di cedere il passo al Parlamento. Pochi giorni fa il sottosegretario con delega all’editoria, Legnini, ne aveva dichiarato la necessità. Ecco, se si vuole tutelare l’industria e i diritti dei cittadini per il Parlamento diventa indifferibile istruire il dibattito per rivedere la legge. Dopo quella elettorale, s’intende.