IL MANIFESTO del 01 Settembre 2002
Arturo Di Corinto
Con una lettera datata 7 marzo 2002 e rivolta all’attenzione di senatori
e deputati della Repubblica, il senatore Fiorello Cortiana dei Verdi ha
invitato i colleghi a creare un luogo di incontro sui temi
dell’innovazione tecnologica per favorire lo sviluppo economico e
democratico del Paese, costituendo l’Intergruppo Bicamerale per
l’Innovazione Tecnologica e la Cittadinanza Telematica a cui hanno
aderito 50 onorevoli.
I verdi, da sempre in prima fila sulle questioni
della tecnologia e della comunicazione elettronica (insieme ai Radicali
e ad una piccola parte dei Democratici di Sinistra oggi raccolti
nell’associazione Network www.nwork.it), stanno provando a pigiare
sull’acceleratore del software libero in modo da favorire l’innovazione
del sistema nel paese e dimostrano di aver colto il nocciolo della
questione. Fiorello Cortiana, infatti, nella sua lettera afferma: «Il
tema della proprietà della conoscenza, dell’accesso democratico ai nuovi
sistemi di comunicazione, dello sviluppo di nuove tecnologie come Linux,
frutto del lavoro comunitario di sviluppatori e programmatori, la
crescita del telelavoro come nuovo sistema di relazioni tra le persone e
nuovo sistema produttivo, la possibilità di nuova trasparenza e
comunicazione tra le istituzioni e i cittadini ci pongono questioni che
devono essere patrimonio comune delle diverse parti sociali e politiche
del Paese». Da questa riflessioni è nata la proposta di legge citata che
riportiamo quasi per intero. (arturo di corinto)
Presentiamo qui alcuni dei punti qualificanti della proposta di legge di
iniziativa – dal titolo «Norme in materia di pluralismo informatico,
sulla adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità
dei documenti informatici nella Pubblica Amministrazione» – del senatore
Fiorello Cortiana. Articolo 1: Finalità della legge.
1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico, garantendo l’accesso e
la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche,
eliminando altresì ogni barriera dovuta a diversità di standard.
2. E’ favorita la diffusione e lo sviluppo del software libero, quali
programmi per elaboratore rispondenti ai requisiti di cui ai punti a),
b), c), e) dell’art. 2 della presente legge, in considerazione delle sue
positive ricadute sull’economia pubblica, sulla concorrenza e la
trasparenza del mercato, sullo sviluppo della ricerca scientifica e
tecnologica. La Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio
costituzionale di buon andamento e di quello di economicità
dell’attività amministrativa, di cui all’art. 1, comma 1, della legge 7
agosto 1990, n. 241, predilige l’uso di software libero.
Articolo 4: Documenti.
3. Qualora si renda necessario, l’uso di formati non liberi, la Pubblica
Amministrazione è tenuta a motivare analiticamente tale esigenza,
attraverso il responsabile del procedimento di cui all’art. 4 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241, dettagliando i motivi per cui è impossibile
convertire gli stessi dati in formati liberi. La Pubblica
Amministrazione è tenuta a rendere disponibile, anche una versione più
vicina possibile agli stessi dati, in formato libero.
Articolo 5: Trattazione di dati personali o relativi alla pubblica
sicurezza.
1. Chiunque effettui la trattazione di dati personali mediante l’ausilio
di mezzi elettronici, secondo la disciplina della Legge 31 dicembre
1996, n. 675 o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non
autorizzati possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, è
tenuto, in questa attività, ad utilizzare programmi per elaboratore a
sorgente aperto.
Articolo 6: Obblighi per la pubblica amministrazione.
1. La Pubblica Amministrazione è tenuta ad utilizzare, nella propria
attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detenga il
codice sorgente.
2. La Pubblica Amministrazione, nella scelta dei programmi per
elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia
programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in
alternativa, a codice sorgente aperto. Qualora venga privilegiato
software a codice sorgente aperto, il fornitore dove necessariamente e
senza costi aggiuntivi per l’amministrazione consentire la
modificabilità del sorgente. La disponibilità del codice sorgente è
posta in relazione anche alla opportunità per la Pubblica
Amministrazione di poter modificare i programmi per elaboratore in modo
da poterli adattare alle proprie esigenze.
3. La Pubblica Amministrazione che intenda avvalersi di un software non
libero, deve motivare analiticamente la ragione della scelta.
4. Della eventuale maggior spesa, derivante da una scelta in senso
contrario non appropriata, risponde patrimonialmente il responsabile del
procedimento di cui all’Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Articolo 7: Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo.
1. Il Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca Scientifica
elabora annualmente un programma di ricerca specifico sul software
libero per progetti di ricerca da parte di enti pubblici o privati per
lo sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare sotto licenza di
software libero.
Articolo 8: Istruzione scolastica.
1. Il Ministero della Pubblica Istruzione è tenuto a recepire il
contenuto ed i principi della presente legge nell’ordinamento scolastico
e nei programmi didattici all’interno della progressiva
informatizzazione della scuola. Gli ordinamenti didattici nazionali
riconoscono il particolare valore formativo del software libero e lo
privilegiano nell’insegnamento.