Lettera aperta al prof. A. M. Gambino

Egr. presidente del Comitato Consultivo Permanente per il diritto d’autore, prof. Alberto Maria Gambino, Lei ha disposto l’istituzione di due commissioni speciali:

* una relativa al rapporto tra nuove tecnologie e proprietà intellettuale;
* una per la revisione della legge sul diritto d’autore.

È questo il primo atto del Comitato dopo l’insediamento del 18 luglio 2007, alla presenza di Francesco Rutelli, Ministro per i beni e le attività culturali.

Il Comitato provvede, tra l’altro, allo studio delle materie attinenti al diritto di autore e ai diritti connessi, esprimendo pareri in merito quando ne sia richiesto dal Ministro. Si tratta di un organo collegiale che, anche grazie alla sua particolare composizione, consente all’Amministrazione di avvalersi di molteplici professionalità, in un momento che la vuole impegnata in un processo di rapido aggiornamento della normativa interna alla luce di quella comunitaria e degli impegni internazionali.

Il 31 luglio 2007 Le è stata inviata una richiesta di chiarimento in merito all’esclusione delle associazioni, gruppi e movimenti per la difesa del consumatori. Una sua sollecita risposta ha portato all’incontro del 18 settembre 2007.

Dopo le consuete presentazioni, abbiamo rivendicato la nostra appartenenza a diversi gruppi ripercorrendo i traguardi raggiunti e gli obiettivi futuri. Abbiamo chiesto di partecipare alle commissioni in quanto rappresentanti dei fruitori delle opere intellettuali, attori fondamentali dell’economia della conoscenza, finora esclusi.

In particolare abbiamo fatto presente la necessità di un confronto fra tutte le parti coinvolte, finalizzato a un aggiornamento dell’attuale legge sul diritto d’autore che tenga conto di tutte le esigenze e conduca a un compromesso equo.
L’abbiamo informata del processo di libera partecipazione che ha portato alla stesura del Manifesto delle libertà digitali, un riassunto delle priorità elencate nei Tavoli tematici, sulla base del quale abbiamo attivato OpenDdl, un progetto di stesura collaborativa di proposte di legge.

Abbiamo ribadito la convinzione che un equo compenso agli autori sia un utile strumento per garantire la produzione di opere di qualità e, di conseguenza, il progresso e l’innovazione; ci siamo focalizzati sui problemi derivanti da una legislazione troppo restrittiva e sbilanciata a favore degli editori, delle case discografiche e intermediari in genere, sulla necessità di implementazione di una tutela dei diritti di fair use ma anche sulla necessaria riforma del regolamento della Siae che non permette agli autori di attuare i propri principi etici o interessi promozionali, attraverso la libera condivisione delle proprie opere.

Lei ha detto di essere felice di averci incontrato, ci ha riconosciuti come interlocutori fondamentali e ha accolto la richiesta di rappresentanza nell’ottica di dibattito costruttivo. Ha anche dichiarato di voler accogliere le proposte di rendere democratico il processo di partecipazione al lavoro della commissione, pubblicando su un wiki i resoconti degli incontri, le registrazioni audio o video e le proposte; di organizzare per la commissione le audizioni di personalità del mondo copyleft come Lawrence Lessig, Richard Stallman, Bruce Perens e di altri ospiti che saranno presenti a eventi in programma per i prossimi mesi.

È stata accolta la richiesta di rappresentanza e quindi della possibilità di mettere in discussione le proposte che portiamo in un’ottica di dibattito costruttivo.
Le nostre proposte

Maggiore potere contrattuale degli autori nei confronti degli editori/produttori

Definizione da parte della Siae e del Ministero dei beni culturali, di linee guida e trattamenti economici minimi da inserire, inderogabilmente, nei contratti tra autori ed editori e/o produttori, al fine di bilanciare il minor potere contrattuale degli autori nei confronti degli editori e/o produttori.

Durata del Copyright

Ormai è evidente che la durata del copyright è troppo estesa rispetto alle dinamiche del mercato del XXI secolo: una sua riduzione dunque è non solo auspicabile ma doverosa. Purtuttavia sussiste la consapevolezza che si tratta di un processo di riforma necessitante di un respiro sovranazionale, essendo la materia ormai regolata nei suoi principi fondanti da disposizioni che trascendono i singoli Stati. Occorre, dunque, farsi promotori di una linea di indirizzo volta a conseguire la riduzione dell’imposizione automatica del copyright (tutela passiva) a 14 anni per tutte le opere ad eccezione:
delle opere che richiedono grossi investimenti (film, enciclopedie ecc.), a cui sarà permessa un’eventuale estensione gratuita a 28 anni (tutela attiva);
delle opere strumentali soggette a frequente revisione come il software, (l’hardware, )la documentazione tecnica, i manuali scolastici, i saggi ecc. a cui è consentita la tutela per un massimo di 3 anni per ogni versione rilasciata, senza possibilità di ulteriori estensioni; i diritti sulla versione precedente decadono e l’opera diventa di pubblico dominio.
Allo scadere di tali termini, il rinnovo dei diritti d’autore avrà luogo esclusivamente dietro pagamento di una tassa fissa e non trascurabile, calcolata annualmente sulla base della stima dei costi di gestione. In ogni caso la durata dei diritti d’autore (tutela attiva + tutela passiva) non potrà superare i 50 anni. L’obiettivo è disincentivare la pratica diffusa di bloccare la diffusione di un prodotto tutelato da copyright senza peraltro utilizzarlo a fini economici.

Decadimento del copyright

È necessario prevedere ipotesi di decadimento automatico dalla tutela autoriale, finanche nel più ristretto termine iniziale di cui al punto precedente, in caso di mancata effettiva fruizione dei diritti riconosciuti e di altre situazioni di abuso. Dovrebbe anche essere fatto obbligo agli autori di rendersi reperibili per la gestione del copyright, pena il decadimento del diritto (troppi libri non possono essere ristampati semplicemente perché l’autore non è rintracciabile).

* Adozione del Public Domain Enhancement Act proposto da Lawrence Lessig;
* il permesso di libera copia, diffusione ed esecuzione (non di modifica) per fini non commerciali delle opere non più reperibili da almeno 24 ore (ad esempio telegiornali e trasmissioni televisive ecc.), non più in commercio da almeno 24 ore (ad esempio quotidiani) o fuori catalogo da almeno 7 giorni (ad esempio riviste, libri, videocassette, dvd ecc.), anche se ancora protette da diritto d’autore, fatti salvi il riconoscimento della paternità dell’opera e gli altri diritti morali;
* il permesso di libera copia, diffusione, esecuzione e modifica, anche per fini commerciali, secondo i termini del pubblico dominio, delle opere non più in commercio o fuori catalogo da almeno 1 anno, anche se ancora protette da diritto d’autore, fatti salvi il riconoscimento della paternità dell’opera e gli altri diritti morali.

Watermarking

I sistemi di watermarking sono utilizzabili a fini di sorveglianza e spionaggio ai danni di persone innocenti e come tali andrebbero vietati.

Peer-to-peer (p2p)

Se è possibile trasmettere musica e film via radio e via tv semplicemente pagando una quota alla SIAE, deve anche essere possibile diffondere questi stessi materiali su Internet e reti intranet, ad esempio via IPTV, IP Radio e soprattutto via sistemi P2P pagando una cifra equa alla SIAE. L’idea delle ADSL dotate di “diritto di download incluso nel canone” è, di fatto, una estensione del principio già esistente anche se, dati gli elevati costi nazionali delle ADSL, si preferirebbe un abbonamento a parte da riscuotere, alla stregua, ma non nell’importo, del canone televisivo, direttamente dalla SIAE (questo per evitare episodi tipo Peppermint).
Naturalmente tale “canone” dovrebbe essere differenziato in base all’utilizzo a fini (prevalentemente) commerciali o (prevalentemente) no profit.
Tuttavia, va anche riconosciuto esplicitamente il diritto dell’utente di fare uso di una qualunque tecnologia e di non essere perseguitato o discriminato per questa sua scelta, visto che su una rete P2P si può condividere materiale NON coperto da copyright.
Non si può equiparare il file sharing al furto. Una chiara ed esplicita depenalizzazione del reato è assolutamente necessaria. Anche l’illecito amministrativo è poco sostenibile e poco gestibile al giorno d’oggi. Crediamo che sia tempo di parlare di semplici “multe” per il P2P nello stesso modo in cui si parla di multe per divieto di sosta. Ogni eccesso di repressione su questi temi serve solo ad esasperare la tensione tra clienti/cittadini e aziende/forze dell’ordine.
Una conseguenza ovvia di quanto appena detto a proposito del P2P è la necessità di prevedere dei contratti collettivi tra detentore/gestore dei diritti e associazioni/cooperative di consumatori. Un club di musicofili deve poter sottoscrivere un contratto adeguato alle sue esigenze con SIAE o chi per essa. Una cooperativa di consumatori deve poter creare un suo circuito multimediale per i soci, esattamente come crea un suo ipermercato di prodotti fisici.

Neutralità della Rete

Stabilire che i provider non possono e non devono intervenire sull’uso che i cittadini fanno della rete.
I sistemi P2P potranno anche essere sospetti e antipatici ma il cliente paga l’abbonamento anche per poter usare questo tipo di tecnologia e non deve essere discriminato per questa sua scelta. Ogni possibilità di intervento che viene lasciata agli ISP sul traffico di rete diventa un modo per influenzare l’andamento del mercato e per minare alla base il meccanismo della libera concorrenza. Come tale va accuratamente evitato.

Siae

Il ruolo di Siae e delle altre società di rappresentanza di autori, editori ed esecutori è sempre più cruciale per il mercato, ma la lentezza e incapacità di innovarsi e la fastidiosa parzialità, di cui sono spesso sospettati, sono un ostacolo al progresso. Occorre trasformare gli organismi dirigenti di questi enti in assemblee rappresentative degli interessi di tutti gli attori del mercato, compresi gli utenti/fruitori. Soprattutto, è necessaria un’iniezione di democrazia e di controllo governativo in questi enti per garantire il rispetto dei piccoli autori e dei consumatori. Intendiamo dimostrare di essere degli interlocutori competenti, responsabili e rappresentativi, capaci di creare un collegamento tra i fruitori, gli autori che sposano la causa della condivisione della conoscenza e un interlocutore istituzionale che è mancato per anni.

Elenco pubblico online degli iscritti alla Siae e delle loro opere

Il primo passo da compiere è la pubblicazione online dell’elenco degli iscritti alla Siae e alle altre collecting society nel mondo, liberamente e gratuitamente consultabile, come avviene negli Stati Uniti. Attualmente, avere la certezza della non iscrizione di un autore alla Siae è l’unica garanzia per i fruitori di poter usufruire di un’opera rilasciata sotto licenze con alcuni diritti riservati, senza incorrere in problemi legali; ma soprattutto sarebbe una garanzia per gli autori, poiché, facilitando agli esecutori l’ardua ricerca dei titoli delle opere, dei cognomi degli autori e compositori attraverso uno strumento di semplice e immediata consultazione, ridurrebbe il rischio di non percepire le royalty a causa di un banale errore di compilazione del borderò. Infatti basta una trascrizione errata perché l’equo compenso non venga attribuito a chi ne ha diritto e finisca nel cosiddetto calderone degli irripartibili, di cui un terzo va a premiare le canzoni sempreverdi, con oltre vent’anni di vita, e nulla è destinato agli autori meno fortunati, ai giovani, allo sviluppo della creatività nel nostro paese. Questo aspetto sta a cuore anche all’Associazione autori compositori e piccoli editori (Acep) che, nell’articolo Quali gli autori dei brani eseguiti?, in seguito alla sollecitazione di un lettore, dichiara di attendere da anni una banca dati dei brani tutelati, liberamente consultabile online: Ci auguriamo che le procedure informatiche e legali, da adottare a tale riguardo, siano oramai in dirittura di arrivo e che presto sia attivo e disponibile questo ulteriore importante servizio. È assurdo che, attualmente, sia un privato (e non la Siae) a fornire uno degli archivi più forniti e attendibili: Hitparadeitalia.it.

Modifica del regolamento e dello statuto Siae

La Siae avrà mandato per riscuotere i proventi derivanti dalle utilizzazioni per scopi commerciali di opere rilasciate con licenze con alcuni diritti riservati. Il singolo autore o l’editore avranno comunque, nonostante il mandato alla Siae, la facoltà di autorizzare l’utilizzo dell’opera per scopi non commerciali, anche attraverso licenze. Per le utilizzazioni non commerciali nessun provento sarà percepito dalla Siae in nome e per conto dei mandatari. vedi progetto pilota olandese

Gestione della terna autore/opera/licenza (registrazione opere)

La diffusione di licenze “aperte” (Creative Commons e simili) subisce un sicuro rallentamento a causa del fatto che, per il consumatore, non esiste un modo semplice e attendibile di dimostrare che una certa opera è coperta da una di queste licenze. Il movimento CostoZero sta sviluppando un sistema web-based che permette di firmare digitalmente, registrare presso una terza parte, archiviare e pubblicare un’opera in formato digitale insieme alla sua licenza. In questo modo, l’utente finale può dimostrare alla SIAE che l’opera in suo possesso è coperta da licenza “aperta” semplicemente consultando il database sul web e confrontando le firme digitali. È un sistema che dovrebbe essere preso in considerazione.
La tutela dei diritti d’autore tramite marca temporale e firma elettronica certificata è alla portata di tutti e il movimento CostoZero, a cui va riconosciuto il merito di aver diffuso questa pratica, fornice solo un’utile assistenza in merito. In rete esistono numerosi archivi di opere sotto licenze con alcuni diritti riservati o di pubblico dominio e ne continuano a sorgere ogni giorno. Avere la certezza di sapere con esattezza la licenza con cui un autore ha rilasciato la propria opera è fondamentale, così come sapere se gli autori di un’opera sono iscritti alla Siae o ad altre collecting society. Solo un archivio online statale centralizzato e obbligatorio potrebbe risolvere questo problema.

Ampliamento e applicazione del concetto del fair use (utilizzo legittimo)

Fermo restando il diritto dell’autore ad agire per il risarcimento del danno a fronte di un abusivo utilizzo commerciale dell’’opera in danno dell’autore o dei suoi aventi causa, depenalizzazione dell’attività di utilizzo personale delle opere dell’ingegno da parte dei singoli quando tali utilizzazioni creino un danno economicamente trascurabile (vedi modello francese)

Diritti di copia a uso personale

Appare indispensabile affermare il principio in forza del quale chiunque possieda legittimamente un’opera originale, la copia o la rappresentazione di un’opera, su qualunque supporto essa sia, ha il diritto di farne copie illimitate su qualunque supporto e in qualsiasi formato e dimensione, per proprio uso strettamente personale (ad esempio per fini di archiviazione o conservazione). Qualsiasi tentativo di limitazione di questa libertà fondamentale, attraverso qualunque mezzo, è considerato illegale.
A mero titolo esemplificativo, una volta acquistata la copia originale di un cd, dovrebbe essere sempre tecnicamente possibile e lecito convertirne i brani sia in formato mp3 che su musicassetta per ascoltarli su un qualsiasi lettore. Lo stesso ragionamento vale per la conversione di un film da vhs a dvd, o in un file digitale, per rivederlo comunque tra anni sullo schermo del proprio computer.

Diritto di prestito gratuito

È sempre consentito il prestito gratuito di una o più copie di un’opera di cui si è in legittimo possesso.

Diritto di noleggio a pagamento

Agli esercizi commerciali autorizzati è sempre consentito il noleggio a pagamento di una o più copie di un’opera di cui sono in legittimo possesso, purché trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione dell’edizione in oggetto e nel rispetto dei diritti morali e di utilizzazione economica dell’autore.

Esecuzione in ambito familiare o amicale

Sarebbe opportuno esplicitare un concetto di “esecuzione in ambito familiare od amicale”, e quindi non soggetta a Siae, ovverosia quell’esecuzione o rappresentazione cui assiste un numero limitato di spettatori, a titolo gratuito e l’ambiente è adeguatamente confinato (chiuso). Questo permetterebbe, tra l’altro, di vedere un film o di ascoltare musica durante feste e piccole manifestazioni semi-private senza bisogno di altre autorizzazioni.

Opere derivate

Le norme attuali proteggono non solo l’opera in sè ma anche qualsivoglia suo adattamento o “manipolazione”. Sarebbe, al contrario, opportuno limitare strettamente la protezione delle opere alla loro forma originale ed alle traduzioni linguistiche. Gli altri tipi di riutilizzo (abstract, sommari, parodie, rimaneggiamenti, riarrangiamenti musicali, etc.) dovrebbero essere esplicitamente liberalizzati. Questo promuoverebbe una azione globale di “digestione” e restituzione delle opere senza peraltro intaccare il prodotto originale ed il suo specifico mercato.

Libertà per fini di divulgazione, educativi o enciclopedici

Vista la esplicita protezione che la nostra legislazione offre alle biblioteche, quali “archivi della conoscenza e della cultura nazionale”, sarebbe opportuno prevedere specifiche ipotesi di utilizzazioni libere di opere protette onde consentire alle biblioteche di funzionare correttamente. Del resto non è sostenibile che le poche centinaia di biblioteche italiane rappresentino una minaccia per il mercato multimediale, nè può considerarsi la loro attività come antagonista rispetto all’uso commerciale.
Occorre consentire la libera utilizzazione di opere protette a fini educativi da parte delle scuole e delle università (anche sul web, nei corsi di e-learning, se l’accesso è consentito solo agli studenti). Ovviamente, conferenze, meeting ed altre attività culturali pubbliche dovrebbero essere considerate “attività educative”, almeno nei limiti in cui l’esecuzione avviene in un ambiente confinato, l’accesso non è a pagamento (cioè non c’è fine di lucro legato direttamente all’esecuzione) e c’è un relatore che commenta l’opera.

Diritto di Panorama

Andrebbe meglio esplicitato, nell’attuale impianto legislativo, che ciò che avviene in pubblico, come una festa di paese, o che è normalmente visibile al pubblico, come un palazzo, è di pubblico dominio e la sua immagine è sempre liberamente utilizzabile. Pretendere di imporre una qualunque forma di protezione /commerciale/ su immagini che chiunque può raccogliere è semplicemente assurdo (Vedi denuncia del Polo Museale Fiorentino ai danni di Wikipedia).

Diritto di Cronaca

La legge attuale già prevede una forma accettabile di Diritto di Cronaca che permette, ad esempio, di citare articoli altrui a fini giornalistici. Non crediamo siano necessarie modifiche sostanziali su questo punto. Auspichiamo non vengano attuate modifiche peggiorative.

Limitazione dei Digital rights/restrictions management (Drm) e Trusted computing

I Drm e il Trusted computing rappresentano, per tutti noi fruitori, un insormontabile ostacolo tecnico nel far valere i nostri legittimi diritti di fair use. Basterebbe affermare il principio che è considerato illegale qualsiasi tentativo di limitazione, diretta o indiretta e attraverso qualunque mezzo, dei diritti di fair use, di rispetto bilaterale dei termini di una licenza e di fruizione delle opere che sono o che, scaduta la tutela autoriale, diverranno di pubblico dominio.

Il presente documento che s’intende quale base di discussione è sottoscritto in rappresentanza delle rispettive Associazioni, Gruppi, Network ecc. ecc. da:

* Alessandro Bottoni, Piratpartiet
* Lorenzo De Tomasi, Frontiere DigitaliFree Hardware Foundation
* Arturo Di Corinto, docente Uni. Sapienza Cattedra di Comunicazione Mediata dal Computer
* Athos Gualazzi, Associazione Partito Pirata
* Valeria Noli, Associazione Net-Left
* Marco Scialdone, Computerlaw
* Roberto Tupone, Linux Club Italia

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